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E’ legge la convenzione europea di Lanzarote (L.1° ottobre 2012 n.172). 

Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, siglata in quella località  dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oltre ad importanti modifiche che hanno riguardato direttamente i reati di pedofilia e prostituzione minorile, si è intervenuti in altri correlati settori dell’ordinamento penale, rafforzando la disciplina di tutela nei confronti di soggetti “deboli” – non necessariamente minori – contro le aggressioni altrui: emblematico è l’intervento ampliativo dell’ambito di operatività del reato di maltrattamenti anche ai rapporti di “convivenza” non ricomprendibili nella tradizionale nozione di famiglia. 

Tra i nuovi fatti reato introdotti dalla legge di ratifica, una innovativa fattispecie incriminatrice delle condotte di istigazione a delinquere. Con il nuovo articolo 414 bis del c.p. sono previste e punite l’istigazione e l’apologia delle pratiche di pedofilia e di pedopornografia. 

Avv.Sabina Schifano

 

Atra importante novità: la modifica dell’art.572 del c.p. laddove, il reato di maltrattamenti è esteso anche ai fatti commessi in danno del “convivente”. Si prefigura così , normativamente, lo spazio per una tutela della “famiglia di fatto”, in linea peraltro con un percorso interpretativo che già da tempo è stato intrapreso dal giurisprudenza della Cassazione. “Famiglia” da intendersi quale consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Ne deriva che oramai, l’oggetto della tutela rappresentata dall’art.572 del c.p. non è (solo) l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento dei rapporti – familiari, ma non solo – che lo legano – affettivamente, ma non solo – con altra persona con la quale ha instaurato un rapporto stabile di convivenza/frequentazione, dalla quale può e deve pretendere rispetto assoluto verso condotte ( consistenti in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) che risultino “abitualmente” lesive della proprio integrità fisica e/o morale. 

Ancora l’art.572 c.p. al comma 2 è stato oggetto di modifica con l’introduzione di una ipotesi aggravata di maltrattamenti per il caso in cui il  fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. 

Una ulteriore modifica ha incluso il reato di maltrattamenti, seguito dalla morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell’ergastolo in caso di omicidio. 

Di rilievo l’intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.) 

Altre ancora sono le novità introdotte dalla Legge 172/2012 in materia di prescrizione, di confisca, di applicazione di circostanze attenuanti e di pene accessorie relativamente ai delitti contro la libertà personale e tutto ciò in un quadro di cooperazione internazionale con la piena consapevolezza dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Lanzerote, del fatto che “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore”. 

                                                                                                                             (Avv.Sabina Schifano)

amministratore Novembre - 20 - 2012

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